l D.lgs. n.83/2022 sancisce l’entrata in vigore, a partire dal 15 luglio 2022, del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza: scopri di più.

 

Il D.lgs. n.83/2022 sancisce l’entrata in vigore del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza a partire dal 15 luglio 2022. Inoltre, introduce importanti novità, come la ridefinizione del concetto di crisi e l’imprescindibile importanza dell’adozione di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili nelle aziende. Cosa significa per gli imprenditori?

Lo scopo del D.lgs. n.14/2019 è quello di fornire direttive e strumenti per consentire alle imprese di individuare e fronteggiare con tempestività un possibile stato di crisi. I continui rinvii di questi anni, dovuti in parte anche alla crisi pandemica, hanno permesso di adeguare il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza alle:

  • misure urgenti per l’attuazione del PNRR (D.L. n.36/2022);
  • disposizioni della Direttiva UE 2019/1023 riguardante le misure orientate ad aumentare l’efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione (Direttiva Insolvency);
  • novità introdotte dal D.L. 118/2021 in materia di composizione negoziata della crisi.

Dunque, il D.lgs. n.83/2022 sottolinea l’importanza di adottare soluzioni orientate alla gestione dell’early warningmettere in sicurezza l’azienda, preservarne l’incolumità finanziaria e garantirne la crescita sostenibile nel tempo.

Ne consegue la necessità di avvalersi dell’impiego di strumenti idonei alla programmazione e controllo di gestione, come il budget e il piano industriale. Facciamo un riepilogo delle novità di maggior rilievo.

 

Quali sono le principali novità introdotte dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

 

Finalmente ci siamo: la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.lgs. n.83/2022 decreta l’entrata in vigore definitiva del Codice della crisi e dell’insolvenza. Ma apporta anche alcune correzioni significative.

Le principali novità scaturiscono da un percorso legislativo che prende in considerazione:

  • i principi europei a favore dell’emersione tempestiva della crisi, attraverso strumenti di allerta che stimolino l’imprenditore ad agire per superare le difficoltà, all’interno di un contesto normativo orientato a tutelare il risanamento e la continuità d’impresa;
  • gli obiettivi del PNRR a favore di una logica preventiva, con l’introduzione del nuovo istituto della composizione negoziata della crisi, e di supporto alla ripresa, con il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio.

Di fatto, il D.lgs. n.83/2022 sottolinea la correlazione tra l’adozione di adeguati assetti organizzativi dell’impresa e la nozione di crisi, ridefinendola come “lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi”.

Inoltre, individua gli indicatori della crisi, colmando le lacune dell’art. 2086 del Codice civile, e definisce gli strumenti idonei per la ristrutturazione. In questo modo, una possibile crisi d’impresa può rivelarsi con tempestività ed essere affrontata come un momento transitorio nella vita imprenditoriale, grazie all’assunzione di idonee iniziative.

Infine, tra le novità introdotte, l’istituto della composizione negoziale (già in vigore dal 15 novembre 2021) sostituisce l’OCRI (Organismo di gestione delle crisi di impresa). Dunque, assume il ruolo di strumento di ausilio per il risanamento delle imprese, laddove risulti ragionevole perseguirlo. Ma trovano spazio anche l’applicazione degli obblighi dei creditori qualificati, l’adozione della Relative Priority Rule e la transazione fiscale.

 

Il sistema di allerta della crisi va in pensione e rafforza il ruolo degli adeguati assetti

 

Con il D.lgs. n.83/2022 il legislatore abroga indici e indicatori che costituivano il presupposto per l’attivazione delle procedure del sistema di allerta della crisi e della composizione assistita. Di fatto, rafforza il dovere dell’imprenditore di istituire adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili.

Sono infatti proprio questi ultimi a poter mettere in sicurezza l’azienda e a permettere di agire con strumenti predittivi, consentendo di individuare con tempestività i segnali d’allarme riportati nell’articolo 4 del D.lgs. n.83/2022.

In particolare, scattano gli obblighi di attivazione tempestiva degli organi sociali per il superamento della crisi quando:

  • i debiti per retribuzioni sono scaduti da almeno 30 giorni e sono pari a oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
  • i debiti verso fornitori sono scaduti da almeno 90 giorni e l’ammontare è superiore a quello dei debiti non scaduti;
  • le esposizioni verso banche e intermediari sono scadute da più di 60 giorni e rappresentano almeno il 5% delle esposizioni complessive;
  • i ritardi nei pagamenti determinano l’attivazione degli obblighi di segnalazione dei creditori pubblici qualificati.

Dunque, risulta evidente la rilevanza della nozione di organizzazione aziendale quale strumento principale per l’emersione tempestiva della crisi. L’imprenditore, sia commerciale che agricolo, è quindi in grado di adottare efficaci strategie risolutive o di comprendere per tempo se sia il caso di avvalersi dell’istituto della composizione negoziata della crisi (D.L. n. 118/2021 convertito in legge n. 147/2021).

Infatti, rivolgendosi alla CCIAA (Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura) a cui è iscritta l’azienda, l’imprenditore in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico finanziario può richiedere la nomina di un esperto indipendente. Spetterà a quest’ultimo, in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2399 c.c., agevolare le trattative di risanamento, con l’obiettivo di risolvere lo squilibrio che altrimenti potrebbe rendere probabile la crisi o l’insolvenza.

 

L’importanza di introdurre in azienda adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili

 

In vigore dal 16 marzo 2019, l’articolo 2086 del Codice civile sottolinea il dovere dell’imprenditore nell’istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa. Lo scopo è quello di rilevare con tempestività una possibile crisi e il rischio di perdita della continuità aziendale, nonché di consentire l’adozione e l’attuazione di azioni efficaci.

Tali disposizioni trovano riscontro nell’articolo 3 del D.lgs. n.83/2022 che modifica il Codice della crisi e dell’insolvenza – Adeguatezza degli assetti in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d’impresa. Perciò, l’imprenditore, che sia individuale o collettivo, è chiamato ad adottare le misure necessarie per:

  • rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore;
  • verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale per almeno dodici mesi successivi, nonché rilevare i segnali di allarme previsti dal comma 4 del nuovo art.2 modificato dal D.lgs. n.83/2022;
  • ricavare le informazioni necessarie a seguire la lista di controllo particolareggiata prevista sull’apposita piattaforma telematica nazionale, dove sono contenute le indicazioni operative per la redazione dei piani di risanamento. Questo allo scopo di verificare la ragionevole perseguibilità di questi ultimi tramite la composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa.

Le modifiche introdotte dal D.lgs. n.83/2022 al Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza marcano l’obbligo di adottare un approccio preventivo alla gestione della crisi. E questo rende il ruolo degli strumenti di programmazione e controllo di gestione ancora più centrale.

 

Codice della crisi e adeguati assetti: una strada efficace per rilevare e affrontare la crisi d’impresa

 

Dotare l’azienda di adeguati assetti è imprescindibile per metterla in sicurezza e rispettare le normative. L’attuazione di tali misure dovrebbe contribuire a trasformare la crisi in un momento fisiologico della vita dell’impresa. Ovvero, un rischio da presidiare con un efficace sistema di programmazione e controllo di gestione, vero perno strategico per la continuità e crescita dell’impresa.

Spetta dunque all’imprenditore la responsabilità di far emergere la crisi con tempestività, ottemperando all’obbligo di istituire un adeguato assetto organizzativo, contabile e amministrativo.

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